Sisma bonus
ed eco bonus
Il “Sisma Bonus” è un’agevolazione fiscale introdotta dal 1° gennaio 2017 e consiste in una serie di detrazioni pensate per chi sostiene interventi sul proprio immobile o su parti comuni di un edificio condominiale finalizzati all’adozione di misure antisismiche.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti privati (soggetti ad Irpef), sia società (soggetti a Ires).
Gli interventi, finalizzati all’adozione di misure antisismiche, possono essere realizzati sia sugli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per le attività produttive, situati nelle zone sismiche considerate ad alta pericolosità (c.d. zone 1 e 2) e nelle zone sismiche a minor rischio (c.d. zona 3).
Per maggiore chiarezza in merito si allega una mappa (A) portante la classificazione sismica individuata dal Dipartimento della Protezione Civile. Per una ricerca più accurata è possibile ricercare il comune specifico attraverso il seguente link, inserendo il comune di interesse sul campo ricerca in alto a destra.
In particolare, i contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici entro il 31 dicembre 2021, possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La percentuale di detrazione e le regole per poter ottenere il “Sisma Bonus” sono diverse e variano a seconda di diversi parametri. A titolo esemplificativo ed esaustivo si vedano i quadri riassuntivi allegati portanti tutti i metodi e le percentuali per poter usufruire di questa agevolazione sia riguardanti detrazioni per interventi antisismici (B), sia detrazioni per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica (C) e sia le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica su edifici condominiali o parti di essi (D).
Esistono tre modi per beneficiare del sisma bonus e precisamente:
Detrazioni fiscali:
può essere applicata una detrazione dal 50% all’85% calcolata su un ammontare di spesa non superiore ad € 96.000,00 per ogni unità immobiliare, che il contribuente potrà ripartire in 5 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi;
Cessione del credito
il suddetto credito maturato, anziché essere portato in detrazione in 5 anni, può altresì essere ceduto ai fornitori stessi che hanno effettuato gli interventi o ad altri “soggetti privati” (anche persone fisiche), società o enti, ma non è possibile, ad oggi, cederlo ad Istituti di Credito, intermediari finanziari e/o Amministrazioni pubbliche;
Sconto in fattura:
un ultimo modo, in alternativa ai precedenti, di utilizzare tale beneficio prevede la possibilità del contribuente di optare per il c.d. “sconto in fattura” consistente in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, di pari importo di quello che avrebbe portato in detrazione. Tale sconto si concretizza in un vero e proprio anticipo da parte del fornitore che gli verrà poi riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali.
Per quanto riguarda invece gli interventi dei lavori agevolabili si rimanda alle tabelle riassuntive (E) dalle quali si evince la tipologia e la modalità di quelli ammissibili sia sulle singole unità abitative che sulle parti condominiali.
Un’ulteriore ed ultima ipotesi che dà diritto ad una consistente detrazione d’imposta è rappresentata dall’acquisto di immobili antisismici (deve però trattarsi di immobili realizzati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 della sopra richiamata mappa, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese di costruzione, anche con variazione volumetrica di quella preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano).